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Obblighi per i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 s.m.i. integrato dai Regolamenti delegati (UE) da 2022/2111 a 2022/ 2119 della Commissione del 13 luglio 2022

a) CAPO I - Disposizioni generali - Art.1 del Regolamento (UE) 2020/1503 – oggetto, ambito d’applicazione ed esenzioni
  • 1. Il Regolamento (UE) 2020/1503 stabilisce requisiti uniformi per la prestazione di servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding nell’Unione.

  • 2. Il Regolamento (UE) 2020/1503 non si applica a:

    • a) servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;

    • b) altri servizi connessi a quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), forniti conformemente al diritto nazionale, ovvero(i) l’intermediazione nella concessione di prestiti;(ii) il collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7) della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo; (iii) ricezione e trasmissione degli ordini di clienti di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding.

    • c) offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 000 000 di EUR, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi come somma di:

      • i) il corrispettivo totale delle offerte di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e n), del presente regolamento, e gli importi raccolti tramite prestiti su una piattaforma di crowdfunding da parte di un determinato titolare di progetti; e
      • ii) il corrispettivo totale delle offerte al pubblico di valori mobiliari da parte del titolare di progetti di cui al punto i) in qualità di offerente ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, o all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129.

Gli Offerenti si impegnano a fornire a Fundera tutte le informazioni utili alla verifica dei limiti di cui al punto c) che precede, ed effettuerà le necessarie verifiche di congruità anche attraverso l'utilizzo di banche dati pubbliche.
b) CAPO II Art.5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

"Un fornitore di servizi di crowdfunding esercita almeno un livello minimo di adeguata verifica nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento dei loro progetti attraverso la piattaforma di crowdfunding del fornitore di servizi di crowdfunding."

Informazioni per gli Investitori

  • 1. Fundera esercita almeno un livello minimo di adeguata verifica nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento dei loro progetti attraverso la propria piattaforma di crowdfunding.
  • 2. Il livello minimo di adeguata verifica di cui al paragrafo 1 include le seguenti verifiche:
    • a) che il titolare del progetto non abbia precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale;
      • - Fundera effettua la verifica mediante richiesta al titolare del progetto di (i) esibire il certificato carichi pendenti e il casellario giudiziale; (ii) compilare un questionario Know your Customer;
      • - Fundera esegue anche una verifica reputazionale tramite servizi on line di banche dati pubbliche
    • b) che il titolare del progetto non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell’Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

c) CAPO II Art.7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 e Regolamento delegato 2022/2117 - TRATTAMENTO DEI RECLAMI

"I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure."

Informazioni per gli Investitori

  • 1. Fundera attua procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai Clienti e pubblica le descrizioni di tali procedure.
  • 2. Fundera garantisce i Clienti che i reclami sono presentati e trattati gratuitamente
  • 3. Fundera ha elaborato e messo a disposizione dei Clienti il modello standard per i reclami previsto dal Regolamento delegato 2022/2117.
  • 4. Definizione di reclamo: per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione rivolta a Fundera da uno dei suoi Clienti in relazione alla prestazione di servizi di Crowdfunding.
  • 5. Fundera stabilisce come condizione di ricevibilità che il reclamo sia conforme alla definizione di cui al punto 4 che precede.
  • 6. Il modulo standard per inoltrare i reclami, come definito dal Regolamento delegato 2020/2117 e la descrizione delle procedure sono scaricabili su supporto duraturo e visualizzabili ai link sottoindicati o dalla home page del sito.
  • 7. I reclami utilizzando l'apposito modulo devono essere inoltrati al seguente indirizzo mail: reclami@fundera.it.
  • 8. Fundera garantisce un trattamento rapido e tempestivo dei reclami, e comunica la conferma della ricevibilità del reclamo entro i 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento, fornendo all’autore dello stesso i recapiti della persona o del servizio cui rivolgere eventuali domande relative al reclamo, nonché il termine entro il quale la decisione in merito al reclamo sarà notificata all’autore.
d) CAPO II Art.8, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2020/1503 e Regolamento delegato 2022/2111 - CONFLITTI DI INTERESSE

"I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano ai loro clienti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli."

Informazioni per gli Investitori

Per la gestione dei conflitti di interessi, anche potenziali, che possono sorgere nel corso delle attività del Portale tra Fundera, la controllante Frigiolini & Partners Merchant e gli Offerenti e/o gli Emittenti e tra Fundera, la controllante Frigiolini & Partners Merchant e gli stakeholders, Fundera ha predisposto una policy, che rende disponibile agli interessati nella versione completa a semplice richiesta di questi ultimi, e che qui in appresso si tratteggia sinteticamente:

“Il Gestore (Fundera n.d.a.) adotta dei presidi definiti “generali” perché applicabili a tutte le fattispecie coinvolte e che hanno lo scopo di garantire l’equità dei servizi offerti nei confronti di Emittenti, investitori e degli altri stakeholders. In casi particolari, ovvero laddove possano emergere fattispecie che non risultano sufficientemente gestibili dai Presidi Generali, possono essere introdotte delle misure “speciali” in grado di gestire al meglio i conflitti identificati.
Tali misure, denominate “Presidi Speciali” possono essere adottate in occasione di una o più operazioni, di uno o più Emittenti, uno o più investitori e possono avere un’efficacia limitata nel tempo.

Presidi Generali

Nel caso in cui sussista uno o più rapporti commerciali fra l’Emittente e (i) i soci del Gestore, ovvero (ii) altre società nelle quali i soci o gli amministratori del Gestore rivestano cariche sociali, incarichi di consulenza ovvero partecipazioni societarie maggiori del 15%, la decisione di accettare la pubblicazione dell’Offerta sul Portale sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione del Gestore, previa informativa da parte del soggetto potenzialmente in conflitto di interessi su natura, termini, origine e portata di tale interesse e con astensione del voto da parte dello stesso.

Ove il Consiglio di Amministrazione ritenesse comunque di dare corso all’Offerta sul Portale, malgrado la sussistenza di un (ancorché potenziale) conflitto di interessi, esso dovrà adeguatamente motivare la decisione e indicare le cautele adottate per prevenire eventuali pregiudizi a danno della Società, dell’Emittente e degli Investitori. Tale decisione dovrà inoltre essere visibile (anche in forma sintetica) sulla pagina relativa all’Offerta dove insiste tale conflitto di interesse.

Il Gestore, per garantire il grado di indipendenza ritenuto più appropriato, si riserva inoltre di adottare tale decisione anche al verificarsi di situazioni meno critiche, quale a titolo esemplificativo una partecipazione al capitale da parte dei soci anche inferiore al 20%, a seguito di opportuna valutazione nel merito caso per caso.

Il Gestore non accetta e rifiuta categoricamente e prontamente l’erogazione del servizio, senza la necessità di ulteriori valutazioni di merito, Offerte dei potenziali Emittenti di seguito elencati:

  • - Il Fornitore stesso: Fundera Srl, le eventuali controllanti e/o controllate (cumulativamente “Il Gruppo”) e più in generale qualsiasi soggetto partecipato da Fundera;
  • - partecipanti al capitale di Fundera Srl che detengono il 20% o più del capitale azionario o dei diritti di voto e al Gruppo;
  • - dirigenti o dipendenti di Fundera e del Gruppo;
  • - qualsiasi persona fisica o giuridica collegata agli azionisti, dirigenti o dipendenti di Gruppo da un legame di controllo quale definito all’art.4, par.1, punto 35, lett.b della direttiva 2014/65/UE.
  • - Fundera non accetta quali investitori nei progetti di crowdfunding offerti sulla propria piattaforma di crowdfunding una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) del primo paragrafo
  • - I punti da a) a c) si intendono riferiti alle società del gruppo ovvero Fundera SRL ( la controllata e Gestore del portale) e Frigiolini & Partners Merchant SRL ( la controllante).


Fundera è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Frigiolini & Partners Merchant Srl ma non possiede partecipazioni in società che in forza di ciò risultino essere controllate.
I controlli su potenziali conflitti di interesse avvengono secondo l’iter di seguito descritto:

  • (i) nella fase di acquisizione di un Offerente mediante:
    • a) l’attestazione da parte dello stesso di non avere alcun rapporto con soggetti rilevanti del Gruppo;
    • b) la verifica di dettaglio di quanto al punto (i) sub a, tramite controllo incrociato delle rispettive visure camerali e, per quanto attiene al Gruppo, con il registro dei soggetti rilevanti all’uopo istituito, a cura dell’Ufficio Operations;
  • (ii) l’attività di controllo posta in carico alla Funzione OVRC (Organizzazione, Vigilanza, Risk e Compliance), la quale effettua verifiche a campione sulle attività di cui al punto (i). La Funzione OVRC, per tali attività, risponde direttamente al CdA o per delega di questi all’AD;
  • (iii) ulteriori verifiche a campione in materia di conflitti di interesse, e specificatamente sulle attività di cui ai punti (i) e (ii) che precedono sono svolte autonomamente dalla Funzione OVRC di Gruppo, nell’ambito del proprio piano di verifiche annuali. Quest’ultima per queste attività risponde direttamente al CdA della Capogruppo con facoltà di interfacciarsi anche con il CdA di Fundera o per delega di questi all’AD.

Sempre nell’ottica di gruppo che precede, Fundera, in forza di un apposito contratto di outsourcing stipulato con la controllante F&P, gode di servizi erogati da quest’ultima, dando luogo a circostanze anch’esse configurabili quali ulteriori potenziali occasioni di conflitti d’interesse. Viene dunque assicurato che in nessun caso può essere utilizzato come membro del Team di Supporto a Fundera il medesimo soggetto che ha trattato una materia nell’interesse primario di F&P. Vale dunque il principio del cosiddetto "chinese wall" rigidamente adottato da Fundera secondo cui si garantisce la netta separazione funzionale e del personale assegnato (a solo titolo esemplificativo Fundera non potrà servirsi di un analista di F&P per esprimere un giudizio di carattere economico-finanziario-patrimoniale su un potenziale Emittente, nel caso in cui tale membro del Team di Supporto abbia realizzato egli stesso il dossier poi trasferito a Fundera per il collocamento).

All’interno del Portale sono presenti a disposizione degli investitori rispettivamente:
  • - un Tab “Conflitto di interessi”, che riporta le esatte circostanze delle verifiche sulla presenza di conflitti di interessi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono;
  • - un Tab “Team” all’interno della quale vengono indicati i soggetti (PG e PF) che, qualora presenti, hanno assunto i ruoli di Collocatore, Advisor e Global coordinator, Società di Revisione contabile dell’Offerente, Service Agent.

Nel caso in cui il Gestore pubblicizzi le Offerte presenti sul proprio Portale mediante canali diversi dal Portale stesso (es. road show, web-marketing, ecc.), garantirà all’Offerente:
  • - equità nel trattamento economico eventualmente applicato;
  • - parità di accesso ed utilizzo degli strumenti di promozione;
  • - equità nella promozione delle Offerte presenti sul Portale; Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile garantire a tutte le Offerenti le stesse condizioni, il primo Consiglio di Amministrazione del Gestore ne esamina le ragioni e valuta le possibili iniziative da promuovere per ristabilire i principi di equità e trasparenza richiesti dal regolamento e dal mercato.

Presidi Speciali


Tra i presidi speciali ricorre la fattispecie per la quale a nessun partecipante al capitale di Fundera, dirigente, dipendente o persona fisica o giuridica, collegata a tali azionisti, dirigenti e dipendenti da un legame di controllo quale definito all’art. 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b) della direttiva 2014/65/UE, è permesso dare corso ad investimenti sulle offerte di crowdfunding promossi sulla piattaforma Fundera, pertanto non è consentito a tali soggetti di entrare nell’area “investing” del portale anche ove essi si siano registrati preventivamente e/o possiedano i requisiti soggettivi per investire. Il presidio è posto in essere tramite specifiche misure informatiche nell’ambito del processo “wizard investitore”. Il processo incrocia i dati del potenziale investitore (nome/cognome/codice fiscale) con quelli presenti nel registro dei soggetti rilevanti, inibendo se del caso l’attività di “investing” a quel soggetto motivando con un messaggio i motivi dell’esclusione.


Policy Conflitto di Interessi
e) CAPO II Art.10, paragrafo 1, del Regolamento (Reg. (UE) 2020/1503 - Prestazione dei servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento

“In caso di prestazione di servizi di custodia delle attività e di servizi di pagamento, i fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti di tutti i seguenti aspetti:
a) la natura nonché i termini e le condizioni di tali servizi, fornendo riferimenti al diritto nazionale applicabile;
b) se tali servizi sono offerti direttamente da essi o da terzi.”

Informazioni per gli Investitori

Fundera non effettua custodia e non detiene beni della clientela (liquidità e titoli), e non accede alla movimentazione dei conti dei clienti limitandosi a prendere visione del saldo e movimenti in collaborazione con la banca ove tali conti sono di tempo in tempo domiciliati e comunque dietro esplicito consenso degli offerenti.

Fundera comunica ai clienti che i servizi di pagamento sono prestati tramite un soggetto terzo autorizzato a prestare servizi di pagamento in conformità del diritto dell'Unione o nazionale. Fundera identifica tale soggetto terzo principalmente nelle banche e raramente nelle SIM.

Per tali attività a Fundera non occorre ex ante ad una specifica convenzione o ad un particolare accordo con l’intero sistema bancario, in quanto tutte le banche autorizzate e vigilate in Italia sono in grado di fornire “ordinariamente” e “usualmente” tali sevizi, che consistono convenzionalmente (1) nella gestione di un escrow account (per l’equity) e/o (2) nel settlement connesso con i pagamenti (per il caso del debito).
Si fornisce in appresso ai propri clienti una sintesi pratica del funzionamento delle due differenti tipologie di intervento:

  • 1. Operazioni Equity:
    L’Offerente accende un conto corrente specifico su una banca, di norma ubicata in prossimità del complesso aziendale. Tale conto è richiesto come “indisponibile” (escrow) a fronte di due tassative condizioni: (1) impossibilità per la banca di rendere disponibile all’Offerente la liquidità presente sull’escrow account senza il “nulla osta finale” da parte del portale e (2) rendicontazione periodica resa al portale con la liquidità via via pervenuta sull’escrow account ad opera degli aderenti all’Offerta, talchè il portale possa periodicamente riconciliare (nell’accezione convenzionale già prima d’ora indicata a codesta Spett. Autorità) gli ordini ricevuti con le liquidità di tempo in tempo apportate dagli aderenti alla campagna.
  • 2. Operazioni Debt:
    L’Offerente accende un conto ordinario dedicato all’Offerta (libero e dunque non escrow) presso una banca ubicata in prossimità del complesso aziendale (spesso una banca con cui l’offerente ha già un rapporto consolidato di lunga durata), e impartisce l’ordine alla banca di effettuare (anche) il settlement dei titoli oggetto dell’Offerta, attribuendole l’incarico di “banca incaricata dei pagamenti”. Tale Banca deve necessariamente possedere un conto accentrato presso il depositario (Monte Titoli).

    L’investitore aderisce all’offerta sul portale e il portale ne informa la banca ritrasmettendole l’ordine, corredato dagli estremi dell’IBAN dell’investitore. La banca dell’Offerente riceve gli estremi del conto corrente dell’investitore ove è stata preventivamente costituita la provvista necessaria, ed effettua il DVP, ovvero il contestuale incrocio di flussi che permette da un lato all’Offerente di ricevere gli euro messi a disposizione dagli investitori e dall’altro agli investitori di ricevere i titoli emessi dall’Offerente, il tutto come detto, in mirroring in real time fra Banca e Monte Titoli, talché mentre la banca regola i flussi monetari “in prima sottoscrizione”, Monte Titoli li registra sui propri archivi. Al maturare delle singole cedole o alla scadenza del titolo sarà invece Monte Titoli, con un flusso inverso, addebitare di iniziativa tramite Target2 la Banca incaricata dei pagamenti (su quello stesso conto corrente ordinario ove l’emittente avrà precostituito la provvista necessaria al pagamento delle cedole o al rimborso dei titoli), provvedendo contestualmente ad accreditarne il netto controvalore sui conti degli investitori ed annullando contestualmente i titoli.

    I termini e le condizioni anche economiche di tali servizi sono regolati

    • - per l'Offerente
      dal contratto che lo stesso ha stipulato con la Banca incaricata del regolamento; per il servizio accentrato (i.e. Monte Titoli) dalle condizioni e tariffe in vigore di tempo in tempo;
    • - per l'Investitore
      dal contratto incardinato con la propria Banca depositaria del C/C e del conto titoli.

    Regime di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di Società a responsabilità limitata.

    Fundera da ampia informativa, al sottoscrittore, su ciascuna offerta pubblicata sul portale, circa l’applicabilità o meno del disposto di cui all’art 100-ter, comma 2, del T.U.F. , decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

f) CAPO III Art.12, paragrafo 2 lettera j del Regolamento (UE) 2020/1503 - PIANO DI CONTINUITA'

Fundera – piano di continuità operativa

Informazioni per gli Investitori

Gli eventi valutati da Fundera ai fini di garantire la continuità della prestazione dei servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il Portale e i suoi clienti, sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie:

  • - interruzione dei servizi informatici dovuto a un problema operativo della piattaforma;
  • - fallimento del gestore del Portale;
  • - revoca o sospensione della licenza al gestore del Portale.

Volendoli classificare per livello di autonomia decisionale del gestore, essi possono essere riconducibili a due macrocategorie di eventi, ovvero:

  • - eventi gestibili in continuità operativa da parte del gestore del portale;
  • - eventi sottratti all’autonomia gestoria del gestore del portale.

Al primo gruppo appartengono gli eventi nei quali l’azienda sia in continuità operativa e possa dunque definire liberamente strategie idonee alla risoluzione dei problemi sopraggiunti.

Al secondo gruppo appartengono gli eventi e le fattispecie che devono essere sì gestiti, ma che impattano in un contesto di “non continuità operativa” del gestore o che sono per natura sottratti alla libera decisione dell’organo di governo del gestore.

Fundera distingue tra gli

  • 1. gli obblighi legati alle campagne in atto, in grado di produrre effetti giuridici fra portale e utente e fra utente e utente o ancora fra utenti e soggetti terzi;
  • 2. gli obblighi di carattere informativo rivolti al pubblico e agli utenti del portale (offerenti e investitori).
    Fundera adotta un approccio stringente e conservativo al fine di garantire la sana e prudente gestione e assume le seguenti decisioni di principio in caso di evento nefasto:
    • i. nel caso di impossibilità strutturale a proseguire l’attività,
      • a. le campagne in corso si interrompono nel punto in cui sono giunte, ovvero:
        • 1. le campagne di debt crowdfunding si perfezionano solo se regolate o in corso di regolamento;
        • 2. le campagne di equity si interrompono completamente e le somme accantonate sull’escrow account sono restituite ai potenziali investitori senza oneri e spese.
      • b. il gestore adotta politiche volte a garantire una adeguata informativa al pubblico e nello specifico agli utenti specifici (e cioè offerenti e investitori).
    • ii. nel caso di impossibilità solo temporanea Fundera adotta i provvedimenti volti a:
      • 1. garantire la continuità dell’Offerta sul portale;
      • 2. garantire la continuità informativa al pubblico e agli utenti specifici (e cioè offerenti e investitori).

In appresso si forniscono alcune indicazioni per chiarire le varie fattispecie:

Impossibilità strutturale a proseguire l’attività del portale:
  • 1. per fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding:
    In caso di fallimento del gestore del portale la Società adotta le seguenti misure al fine di garantire:
    • 1. la continuità della prestazione dei servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti
    • 2. la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, comprese, se del caso, disposizioni per la gestione continuativa dei prestiti in essere,
    • 3. la notifica ai clienti
    • 4. il trasferimento delle modalità di custodia delle attività (non applicabile a Fundera in quanto non gestisce la custodia dei beni della clientela).
  • La procedura fallimentare che malauguratamente dovesse colpire il gestore del portale rischierebbe per sua natura di interrompere più o meno istantaneamente TUTTE le sottostanti attività, trasferendole però al soggetto incaricato dal tribunale competente, di gestire “il fallimento”. La procedura fallimentare prevede tecnicamente la “tipizzazione” dei comportamenti da adottare nella fattispecie, che si possono sommariamente così riepilogare:

    • 1. gli esponenti aziendali della società fallita devono darne notizia al tribunale competente per territorio;
    • 2. il tribunale nomina un soggetto terzo e indipendente, munito della necessaria professionalità, quale curatore fallimentare;
    • 3. il curatore fallimentare effettua una ricognizione (in bonis o mediante ricorso alla Guardia di finanza) della realtà aziendale fallita, con particolare riguardo a:
      • a. documentazione aziendale (verbali di Assemblea e di CdA, corrispondenza contrattuale, contrattualistica);
      • b. attivo e passivo patrimoniale;
      • c. contratti in essere.
    • 4. la gestione dell’azienda prosegue ove ne esistano le condizioni oppure si interrompe, anche all’esito delle attività di cui ai precedenti punti.
  • Concentrando l’attenzione sulle attività “tipiche” che caratterizzano i gestori di Portali di crowdfunding come Fundera, emergono le seguenti possibilità cristallizzate al momento del fallimento:

    • 1. campagne in corso di pubblicazione sul portale sia “equity”, sia “debito”;
    • 2. pubblicazione (ai sensi degli obblighi informativi) di informazioni afferenti campagne già concluse per un certo tempo data (5 anni dalla loro conclusione di cui 1 anno on-line) e in corso;
    • 3. eventuali aggiornamenti documentali periodici per l’intero periodo di cui al punto 2 che precede;
  • Giova precisare altresì che Fundera:

    • 1. non effettua transazioni monetarie in quanto (almeno per il momento) non è un istituto di pagamento né un agente di un istituto di pagamento. Le transazioni monetarie sono effettuate dal sistema bancario sui conti dedicati all’offerente (in caso di equity) o all’emittente (in caso di debito);
    • 2. non detiene beni della clientela e questa è sempre domiciliata su un sub depositario senza detenzione da parte del gestore;
    • 3. le evidenze eventualmente messe a disposizione degli investitori e/o degli emittenti non avrebbero comunque valore di estratto conto, trattandosi di mero riepilogo di cortesia. Titoli ed euro sono domiciliati sempre tassativamente presso il sistema bancario o accentrato;
    • 4. la puntuale evidenza afferente la titolarità degli strumenti finanziari sottoscritti è sempre domiciliata su soggetti terzi, in particolare libro soci e visura camerale (per l’equity) e depositario accentrato (per i titoli di debito).
  • Le procedure in questo caso sono di carattere:

    • a. operativo (campagne in corso al momento del fallimento)
    • b. informativo (previste nel rispetto della trasparenza informativa a favore di offerenti e sottoscrittori)
  • Con riferimento alle attività operative, Fundera dispone di una specifica procedura (e relativo manuale delle procedure) per il caso di fallimento del gestore, che riporti almeno i seguenti obblighi assunti in forma scritta (e deliberati in CdA) da parte degli esponenti aziendali:

    • 1. impegno a dare immediata notizia in forma scritta alla clientela (emittenti/offerenti e investitori), al giudice fallimentare e, ove sia già stato nominato, al curatore fallimentare, degli obblighi discendenti dall’Art. 12, paragrafo2, lettera j), del Regolamento (UE) 2020/1503 e Regolamento delegato (UE) 2022/2116, con contestuale rimando ad una “pagina informativa web” predisposta ad hoc ed esterna al portale (incardinata presso l’It della capogruppo e/o presso l’IT del fornitore esterno della farm vigente al momento del fallimento), predisposta alla stregua di un back up nell’ambito della procedura di business continuity, con garanzia di costante aggiornamento per certo tempo data;
    • 2. sospensione immediata di tutte le campagne in corso (e non formalmente concluse) al momento del fallimento, con previsione contrattuale per emittenti/offerenti e investitori che il fallimento determina l’interruzione delle campagne in atto al momento dell’evento nefasto con il diritto per l’investitore all’immediata restituzione delle somme eventualmente già versate e ancora giacenti sull’escrow account (per il caso di campagne equity) o relative a partite versate ma non ancora regolate in DVP o FOP (per il caso del debito).
  • La pagina web indicata al punto che precede contiene almeno le seguenti informazioni:

    • 1. notizia dell’evento occorso ed estremi protocollari dello stesso, recapiti e contatti del Giudice fallimentare e del curatore fallimentare, se nominato;
    • 2. previsioni di cui dall’Art. 12, paragrafo2, lettera j), del Regolamento (UE) 2020/1503  e  Regolamento delegato (UE) 2022/2116e procedura adottata da Fundera;
    • 3. elenco di tutte le offerte di equity concluse con esito favorevole dal portale fino alla data del fallimento e relativa denominazione, ubicazione, recapito dell’offerente (tenutario del libro soci), data e importo dell’offerta e per quanto possibile visura camerale in formato PDF, recapito del registro imprese sul quale sono o saranno registrate le partecipazioni.
    • 4. elenco di tutte le offerte di debito concluse con esito favorevole dal portale fino alla data del fallimento e relativa denominazione, ubicazione, recapito dell’emittente (tenutario del registro degli obbligazionisti), data e importo dell’offerta e regime adottato (dematerializzazione o materializzazione), con indicazione della banca che ha curato il settlement e del depositario accentrato con relativi recapiti; estremi camera di commercio competente e recapito del registro imprese presso il quale è depositato il regolamento dell’emissione.
    • 5. elenco di tutte le offerte di equity interrotte dal portale a seguito del fallimento e relativa denominazione, ubicazione, recapito dell’offerente, data di inizio e fine e importo dell’offerta e indicazione della banca sulla quale è incardinato l’escrow account e relativi recapiti, l’indicazione: “Campagna sospesa causa evento straordinario”
    • 6. offerte di debito interrotte dal portale a seguito del fallimento e relativa denominazione, ubicazione, recapito dell’emittente, data di inizio e fine e importo dell’emissione e indicazione della banca di regolamento e relativi recapiti, regime adottato (dematerializzazione o materializzazione), con indicazione del depositario accentrato con relativi recapiti; estremi della quotazione se esistente e contatti col mercato di quotazione, con l’indicazione: “Campagna sospesa causa evento straordinario”
  • Restano ovviamente salve ed impregiudicate le iniziative che il Giudice Fallimentare o il Curatore Fallimentare all’uopo nominato intenderanno adottare per la miglior gestione della procedura.

  • 2. Revoca o sospensione della licenza
    La revoca dell’autorizzazione ad operare, ai sensi dell’Art 17 del Regolamento 2020/1503/UE, può avvenire nei seguenti casi (e per ciascuno di essi si genera una fattispecie differente rispetto alle attività in corso o prestate dal portale):
    • a. In caso di non utilizzo dell’autorizzazione entro 18 mesi dalla data di concessione della stessa.
    • b. Espressa rinunzia all’autorizzazione;
    • c. Mancata fornitura dei servizi di crowdfunding per 9 mesi consecutivi
    • d. Autorizzazione ottenuta in modo irregolare
    • e. Mancanza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione o che abbiano dato origine al rilascio;
    • f. Gravi violazioni del regolamento
    • - Per quanto attiene al punto sub a), è di tutta evidenza che non vi sono attività sottostanti da portare a termine e il portale viene chiuso senza aver iniziato l’attività.
    • - Per quanto attiene al punto sub b) il gestore pianifica la rinunzia all’autorizzazione dopo aver completato le campagne in atto e si limita a mantenere in vita la componente informativa per il tempo previsto dalla normativa, anche mediante una pagina statica e non dà corso a nuove operazioni;
    • - Per quanto attiene al punto sub c) la fattispecie implica che il portale abbia esaurito le attività in essere e si limiti dunque a pubblicare la suddetta pagina statica con le informazioni pregresse oppure a chiudere il portale senza ulteriori adempimenti ove non abbia dato corso ad alcuna campagna pregressa;
    • - Per quanto attiene ai punti sub d) sub e) sub f) si fa integrale rimando alle procedure previste per il caso di fallimento, con l’unica variante che l’azienda permane in continuità aziendale e quindi può liberamente gestire gli eventi nelle modalità ritenute più opportune (come l’interruzione immediata delle campagne in corso e pubblicazione dei dati informativi sulla citata pagina statica).
Impossibilità temporanea a proseguire l’attività del portale:
  • l’impossibilità temporanea può dipendere da interruzione dei servizi informatici dovuta a un problema operativo della piattaforma. Essa è allocata presso una Farm esterna che opera a fronte di un contratto di servizio stipulato con il servicer “ETT SpA”. I rapporti con lo stesso sono regolati da un contratto SLA che prevede tempi di intervento rapidi e nella peggiore delle ipotesi entro 72 ore dalla rilevazione dell’interruzione, in relazione alla complessità del problema.
    Per questo motivo si possono determinare astrattamente delle interruzioni randomiche di cui l’ufficio IT ha immediata contezza grazie al monitoraggio in continuo delle macchine preposte alla gestione dei flussi IT.
    A ciò si aggiunge il monitoraggio in continuo delle comunicazioni (telefono e-mail messi a disposizione dal gestore) eventualmente provenienti dagli utenti sull’argomento che dovessero segnalare malfunzionamenti anche al fine di comprendere se ciò avvenga per colpa del portale o di un problema personale dell’utente.
    Nel caso in cui il problema fosse del portale e persistesse per oltre 4 ore dalla segnalazione fatta da Fundera alla farm, Fundera invia una comunicazione via mail a tutti gli utenti registrati informandoli del problema e fornendo l’indicazione di uno o più referenti interni disponibili per eventuali contatti diretti.
    Se la farm deve interrompere il servizio per attività ordinaria di aggiornamento, lo comunica in via preventiva a Fundera (con almeno un giorno di anticipo nella peggiore delle ipotesi) e Fundera fornisce indicazione agli utenti mediante un popup ben visibile sulla home page del portale. (ad es. Benvenuto sul sito www.fundera.it, il sito è in manutenzione. Per specifiche esigenze contattare i nostri uffici al n° 010-7535407 o via mail al seguente indirizzo supportorete@fundera.it).
    Per i casi in cui, in sede di conferimento di ordini, si verificasse una interruzione operativa imprevista, Fundera raccoglie gli ordini telefonicamente mediante l’Operatore preposto al Placement, il quale verifica l’identità dell’utente ed assolve alle sue richieste, eventualmente facendole seguire da istruzioni scritte o da registrazione telefonica e vi da corso indicando sul registro ordini che si tratta di disposizione telefonica o epistolare, allegando il relativo giustificativo epistolare. L’odine è di norma seguito dal versamento del relativo controvalore a conferma della disposizione impartita. Tale fattispecie è indicata sulle condizioni generali di adesione al portale.
    Infine, in caso di perdita di dati causati da malfunzionamento, si fa ricorso alle procedure di back up con conseguente ripristino dei dati salvati fino al momento dell’interruzione sia in locale, sia con il supporto della farm ove ciò sia necessario. Il dispositivo di backup della Farm si aggiunge a quello adottato da Fundera e garantisce il backup di tutte le attività svolte. La Farm, inoltre, provvede quotidianamente ad effettuare una copia di back up dei server, che viene depositata presso uno storage provider di rilevanza internazionale per gli utilizzi legati al ripristino delle attività in business continuity.

  • g) CAPO III Articolo 18, paragrafo 1del Regolamento (UE) 2020/1503 - Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding

    “Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in conformità dell’articolo 12 che intenda prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione in conformità dell’articolo 12 presenta all’autorità competente designata quale punto di contatto unico, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione, le seguenti informazioni:…..omisiss…”

    Fundera informa i propri Clienti che non presta servizi di crowdfunding transfrontalieri.

    h) Capo IV Tutale degli investitori Art 19 del Regolamento (UE) 2020/1503 - Informazioni ai Clienti

    Art. 19 paragrafo 1

    “Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing di cui all’articolo 27, che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai clienti su sé stessi, sui costi, sui rischi finanziari e sugli oneri connessi ai servizi di crowdfunding o agli investimenti, sui criteri di selezione dei progetti, e sulla natura dei propri servizi di crowdfunding e sui rischi a essi connessi devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.”

    Informazioni per gli Investitori

    Fundera comunica ai propri clienti che le informazioni richiamate all’articolo che precede sono disponibili sulla Home page del sito nelle Sezioni “INFO &OBBLIGHI” e “Per Cominciare…”

    Art. 19 paragrafo 2

    “I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti del fatto che i loro servizi di crowdfunding non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi istituito in conformità della direttiva 2014/49/UE e che i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la loro piattaforma di crowdfunding non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.”

    Informazioni per gli Investitori

    Fundera Comunica ai propri Clienti che in conformità della direttiva 2014/49/UE i servizi di crowdfunding forniti tramite la propria piattaforma, non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi e che gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti tramite la propria piattaforma di crowdfunding non rientrano del sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.

    Art. 19 paragrafo 3

    “I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti in merito al periodo di riflessione per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 22. Ogniqualvolta è presentata un’offerta di crowdfunding, il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce tali informazioni collocandole in una posizione ben visibile su ogni supporto utilizzato, compresa ogni applicazione per dispositivi portatili, e su ogni pagina web dove è presentata tale offerta.”

    Informazioni per gli Investitori

    Fundera prevede un periodo di riflessione precontrattuale durante il quale l’investitore non sofisticato può revocare in qualsiasi momento la sua offerta di investire o la sua manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità.
    Il periodo di riflessione decorre dal momento in cui l’investitore non sofisticato effettua la propria offerta di investimento o la propria manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding e scade dopo 4 (quattro) giorni di calendario.
    Fundera fornisce agli investitori non sofisticati informazioni accurate, chiare e tempestive in merito al periodo di riflessione:
    • a) subito prima che l’investitore non sofisticato possa formulare la sua offerta di investimento o manifestazione di interesse informandolo per ogni singola offerta che (i)è soggetta ad un periodo di riflessione; (ii) della durata dello stesso,(iii) delle modalità per effettuare la revoca dell’offerta o della manifestazione di interesse
      • - Fundera, subito prima che l’investitore non sofisticato possa formulare la sua offerta di investimento, invia allo stesso un avviso che lo informa circa l’applicazione del periodo di riflessione precontrattuale di 4(quattro) giorni di calendario sull’offerta in questione, a decorrere dal momento del conferimento dell’ordine o della manifestazione di interesse tale periodo è di 4 giorni(quattro) di calendario; l’investitore non sofisticato deve confermare la ricezione dell’avviso, pena l’impossibilità a conferire l’ordine o la manifestazione di interesse.
    • b) Subito dopo aver ricevuto l’offerta di investimento o la manifestazione di interesse informandolo dell’inizio del periodo di riflessione.
      • - Fundera una volta ricevuto l’ordine lo registra in ordine cronologico sul relativo registro e invia all’investitore non sofisticato una mail con l’avviso che con il conferimento dell’ordine decorre il periodo di riflessione precontrattuale di 4(quattro) giorni di calendario, entro il quale l’investitore non sofisticato può revocare l’ordine o la manifestazione di interesse senza fornire motivazioni e senza incorrere in alcuna penalità. L’avviso riporta la scadenza del periodo di riflessione contrattuale per l’offerta in questione e la modalità di esecuzione della revoca.
      • - L’investitore non sofisticato può conferire la revoca andando alla Sezione “MY PORTFOLIO/Mio portafoglio”/menù “tutti gli ordini”/ selezionando “Dettaglio” dell’ordine premendo il tasto "Per esercitare la revoca clicca qui". Completata l’operazione di revoca l’utente riceve per mail l’avviso che la revoca è stata accettata dal sistema

    Art. 19 paragrafo 6

    “Qualora applichino punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o propongano la determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding rendono disponibile una descrizione del metodo usato per calcolare tali punteggi o determinare tali prezzi. Qualora il calcolo sia basato su conti non sottoposti a audit, è precisato chiaramente nella descrizione del metodo.”

    Informazioni per gli Investitori

    Con riferimento all’applicazione di punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o alla determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding sulla propria piattaforma, Fundera comunica alla propria clientela che non presta l’attività consistente nella “applicazione di punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding”, né di quella consistente nel “suggerimento del prezzo e/o del tasso di interesse delle offerte di crowdfunding” , tuttavia ciò non esclude che al solo fine di mitigare quanto più possibile il rischio, ai fini della sana e prudente gestione, in via meramente prudenziale, possa effettuare ulteriori valutazioni aventi anche ad oggetto le caratteristiche dell’Offerta e non di meno la congruità e la coerenza della stessa rispetto a valori per così dire “oggettivi” e comunque non arbitrariamente determinati ad libitum dal Proponente medesimo. Per raggiungere tale scopo Fundera si serve, per le offerte di equity crowdfunding, e comunque sempre prima di procedere alla pubblicazione di un’Offerta sul Portale, di una perizia c.d. pre money dell’offerente, effettuata da un professionista terzo indipendente munito delle necessarie competenze, al fine di essere confortata anche sulla congruità dell’offerta, comparandola con il valore dell’impresa stimato dal perito (e da ciò con il valore unitario della quota o dell’azione fissato dall’offerente). Nel caso in cui la valutazione del perito indipendente fosse in palese contrasto con la fissazione del prezzo indicata dal Proponente, Fundera si astiene dalla pubblicazione della stessa sul proprio Portale.

    Fundera, dunque, richiede tale conforto non per “suggerire un determinato prezzo agli investitori” ma semplicemente per addivenire ad una valutazione interna più completa, oggettiva e consapevole dell’offerta da pubblicare che si riserva di rendere disponibile, unitamente al kit documentale afferente la campagna cui essa si riferisce, nella convinzione che sia utile fornire ai potenziali investitori un dato in più, prezioso per una eventuale presa di decisione consapevole. In tale circostanza Fundera pubblica con caratteri ben evidenziati accanto a tale documento il seguente disclaimer: “la pubblicazione della perizia pre-money redatta da un professionista terzo non configura né mai potrà configurare la prestazione di “suggerimento del prezzo agli investitori e/o ai terzi” da parte del portale Fundera”.
    Nell’ambito delle offerte di debt crowdfunding, con riferimento alla clusterizzazione qualitativa dell’emittente, Fundera non presta l’attività consistente nella “applicazione di punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding”, né di quella consistente nel “suggerimento del prezzo e/o del tasso di interesse delle offerte di crowdfunding”, tuttavia ciò non esclude che al solo fine di mitigare quanto più possibile il rischio, ai fini della sana e prudente gestione, Fundera in via meramente prudenziale, possa effettuare ulteriori valutazioni aventi anche ad oggetto le caratteristiche dell’Offerta e/o la qualità (stimata) dell’Emittente rispetto a KPI abitualmente utilizzati dagli operatori del settore del credito.
    Per raggiungere tale scopo Fundera utilizza, per le attività connesse con il debt un algoritmo proprietario in grado di stimare la fascia di appartenenza dell’impresa analizzata, all’interno di intervalli di confidenza predeterminati, tali da consentire a Fundera, ad esempio, di effettuare più dettagliate valutazioni “interne” come ad esempio riservare le emissioni di aziende meno performanti solo a determinate categorie di investitori escludendone altre che ad esempio necessitino di maggior tutela.
    Fundera non consente la sottoscrizione di strumenti finanziari di debito ad investitori “non vigilati” se l’emittente ricade nel cluster inferiore a “D1” (nell’ambito di un range convenzionale decrescente che va dal migliore “A3” al peggiore “E1” con la seguente regressione: A3, A2, A1, B3, B2, B1, C3, C2, C1, D3, D2, D1, E3, E2, E1) così come determinato dall’algoritmo proprietario utilizzato (mediante la funzione c.d. “pre-screening”).
    Quale ulteriore elemento di conforto per la determinazione della clusterizzazione testé esposta, Fundera utilizza anche per tutti gli emittenti di strumenti di debito e beninteso ove disponibile, lo scoring comparativo (o il rating) emessi da una credit rating agency ECAI (i.e. Modefinance).
    Fundera, dunque, utilizza tali strumenti non per “suggerire un determinato prezzo o un determinato interesse agli investitori” né al fine di “applicare punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding”, ma semplicemente per addivenire ad una valutazione più completa, oggettiva e consapevole dell’offerta da pubblicare e al fine di assumere decisioni orientate alla sana e prudente gestione ed alla tutela massima dell’investitore diverso da quello sofisticato.
    Fundera si riserva altresì di pubblicare comunque tali risultanze sul portale, unitamente al kit documentale afferente la campagna cui essi si riferiscono, nella convinzione che sia utile e corretto fornire ai potenziali investitori quanti più elementi possibile utili alla presa di decisione. In tale circostanza Fundera però pubblica con caratteri ben evidenziati accanto a tali evidenze il seguente disclaimer:
    “la pubblicazione da parte di Fundera di eventuali classi di appartenenza delle imprese emittenti basata su indicatori di bilancio e/o qualitativi, su KPI, stime e congetture operata dalla stessa Fundera o da terzi, non configura né mai potrà configurare la prestazione da parte di Fundera di un “suggerimento del prezzo e/o del tasso di interesse delle offerte di crowdfunding” né attività di “applicazione di punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding””.

    i) Capo IV Art 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/1503 e regolamento delegato 2022/2119 - Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento

    “I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di crowdfunding. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro le cui autorità competenti hanno concesso l’autorizzazione in conformità dell’articolo 12 o in un’altra lingua accettata da tali autorità.”

    Informazioni per gli Investitori

    Fundera mette a disposizione degli investitori la scheda con le informazioni chiave sull’investimento non appena pubblica l’offerta di crowdfunding pertinente in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 23 del Regolamento (UE) 2020/1503, nel formato standard previsto e su supporto duraturo come da Regolamento Delegato (UE) 2020/2119 della Commissione.
    Ciascuna scheda è redatta in lingua italiana.
    Ciascuna scheda è unica, ed identificabile tramite un identificativo composto, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento delegato 2022/2119, dalla concatenazione degli elementi seguenti e nel seguente ordine: (i) Codice Identificativo di Fundera (codice LEI), (ii) un codice composto da otto caratteri numerici, generato internamente da Fundera. La scheda è fornita su supporto durevole.
    L’identificativo di ciascuna scheda non varia per le modifiche apportate in caso di:

    • - traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento
    • - aggiornamenti forniti dal titolare del progetto per tenere aggiornata la scheda
    • - aggiornamenti relativi ad errori e omissioni
    • - altre modifiche non sostanziali delle informazioni presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento
    Ciascuna offerta riporta chiaramente le seguenti avvertenze sui rischi:

    “L'investimento nel presente progetto di crowdfunding comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito. L'investimento non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi istituiti a norma della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), né dai sistemi di indennizzo degli investitori istituiti a norma della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    Potrebbe non ricevere alcun ritorno sull'investimento.

    Questo non è un prodotto di risparmio e si consiglia di non investire più del 10 % del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding.

    Potrebbe non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desidera. Qualora riesca a venderli, potrebbe comunque subire perdite.

    (1) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

    (2) Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).”

    E il seguente discalaimer:

    “La presente offerta di crowdfunding non è stata verificata né approvata dalla Commissione nazionale per le Società e la Borsa (Consob) o dalla Banca D’Italia o dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

    L'idoneità della Sua esperienza e delle Sue conoscenze non è stata necessariamente valutata prima di concederLe l'accesso a questo investimento.

    Se procede all'investimento, si assume pienamente i rischi connessi all'investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.”

    Ciascuna scheda riporta espressamente la seguente dichiarazione di responsabilità da parte del titolare del progetto che fornisce le informazioni in essa contenute:

    “«Il titolare del progetto dichiara che, per quanto a sua conoscenza, non sono state omesse informazioni e che nessuna informazione fornita è sostanzialmente fuorviante o imprecisa. Il titolare del progetto è responsabile dell'elaborazione della presente scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.» Tale dichiarazione è acclusa alla scheda contenente le informazioni chiave sul progetto come Allegato A.

    Ciascuna scheda potrà, a termini del Regolamento, contenere collegamenti ipertestuali. Fundera garantisce che tali collegamenti sono complementari e coerenti con le informazioni fornite altrove nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento e che le risorse esterne cui essi fanno riferimento sono accessibili gratuitamente e facilmente.

    Fundera presenta sulla scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento indici finanziari, bilanci e altre informazioni in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o dei principi contabili generalmente accettati (GAAP) locali, a seconda dei casi.

    Fundera pone in essere e applica procedure adeguate a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.

    Per le suddette procedure di verifica Fundera si basa sulla documentazione validata e precedentemente fornita dal Titolare del progetto, nonché di informazioni ed evidenze pubblicamente disponibili e verificabili.

    Nel caso Fundera individui omissioni, errori o imprecisioni nella scheda contenente le informazioni chiave dell’investimento che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell’investimento, se tali omissioni errori e imprecisioni non sono corretti e dal titolare del progetto può sospendere l’offerta per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario e informa immediatamente gli investitori che hanno presentato un’offerta di investimento o manifestato interesse nell’offerta di crowdfunding di dette irregolarità individuate, delle misure già adottate e delle ulteriori misure che saranno adottate e dell’opzione di revocare la loro offerta di investimento o la loro manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding. Tali informazioni sono rese nella pagina UPDATES di ogni singola offerta. Spirato il termine dei 30 giorni di calendario, in assenza di una scheda con le informazioni chiave sull’investimento complete o corrette, l’offerta è cancellata dal Portale.

    l) Capo V Comunicazioni di Marketing

    Art 27, paragrafo 1 ,2 e 3 , del regolamento (UE) 2020/1503

    “1. I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché tutte le comunicazioni di marketing relative ai loro servizi, comprese quelle esternalizzate a terzi, siano chiaramente identificabili come tali.”

    Art 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503

    2. Prima della chiusura della raccolta fondi per un progetto, nessuna comunicazione di marketing dedica un’attenzione sproporzionata a singoli progetti o offerte di crowdfunding in programma, in attesa o in corso.
    Le informazioni che figurano in una comunicazione di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti nonché coerenti con le informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, se tale scheda è già disponibile, o con le informazioni che devono figurare nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, se detta scheda non è ancora disponibile.”
    “3. Per le loro comunicazioni di marketing, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing o una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.”

    Informazioni per gli Investitori

    Fundera può effettuare comunicazioni al pubblico o riservate riconducibili alla fattispecie delle “comunicazioni di marketing”, nelle seguenti forme di massima:

    • 1. Esposizione di dati ed elementi afferenti le campagne promosse sul portale, anche integrate da supporti multimediali (ad esempio presentazione dell’emittente sul portale nell’home page della campagna, mediante trailer e/o filmati descrittivi);
    • 2. Tombstones sul portale che diano una visione d’insieme delle campagne in corso o di prossima effettuazione, o concluse, talché l’investitore potenziale (o il semplice utente abilitato alla consultazione) possa conoscere in anticipo “il menu” disponibile sul portale ed i relativi filtri di ricerca;
    • 3. Aggiornamenti (anche in Real time) circa lo status di ciascuna campagna: ovvero a solo titolo di esempio non limitativo né esaustivo “coming soon”, campagne in corso”, campagne concluse”, con i relativi dati di pertinenza;
    • 4. Comunicati stampa in ordine a campagne realizzande, in corso o concluse e relativi esiti con indicazione dei professionisti e degli Enti ed Istituzioni che a vario titolo l’hanno curata (banche, garante pubblico, Borsa italiana, etc);
    • 5. Esposizione sul portale di dati statistici afferenti le campagne “realizzate”, con eventuali comparazioni;
    • 6. Partecipazione a congressi, convegni, meeting a tema (sull’argomento) in cui esponenti di Fundera o suoi dipendenti e collaboratori siano interlocutori diretti, relatori, correlatori o comunque artefici, con impiego di materiale informativo ed espositivo (slides).
    • 7. Realizzazione di brochures e materiale informativo relativo al portale Fundera (cartaceo o digitale).

    Le politiche afferenti alle comunicazioni di marketing sono definite ed approvate dal CdA di Fundera ed eventualmente possono essere oggetto di specifica delega funzionale in seno al CdA.

    Fundera, con riferimento alle comunicazioni di marketing, si adegua alle prescrizioni della normativa di tempo in tempo vigente, ivi comprese le prescrizioni di cui all’Art 27 del Regolamento 2020/1503/UE e alla Parte IV del Regolamento Consob 22720/23.

    Fundera, ai sensi dell’Art 27 Reg. 2020/1503/UE, provvede a che le comunicazioni di marketing relative ai propri servizi, anche nel caso di esternalizzazione a terzi, siano chiaramente indicate e identificabili come tali e in tutti i casi anteriormente alla chiusura di una campagna pubblicata sul proprio portale e non dedica un’attenzione sproporzionata a singoli progetti o offerte di crowdfunding in programma, in attesa o in corso.

    Fundera pubblica comunicazioni di marketing che siano corrette, chiare e non fuorvianti ed anche coerenti con le informazioni che figurano nel KIIS (nel caso in cui tale documento sia già disponibile), o riportando le informazioni che devono figurare nel KIIS se non è ancora disponibile.

    Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento 22720/23 (Criteri generali relativi alle comunicazioni di marketing) le comunicazioni di marketing adottate da Fundera (1) rappresentano sempre la denominazione del fornitore del servizio e il relativo indirizzo internet della piattaforma, (2) forniscono in ogni tempo un’indicazione corretta dei rischi connessi all’investimento, compreso il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito, (3) rappresentano agli utenti i rischi connessi alle operazioni di crowdfunding tramite un carattere di dimensioni almeno uguali a quelle utilizzate per le altre informazioni fornite, e adotta una disposizione grafica tale da assicurare che i rischi siano messi in opportuna evidenza, (4) non maschera, né minimizza o oscura elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti. Tali informazioni vengono costantemente aggiornate da Fundera in relazione al mezzo di comunicazione adottato.

    Nel caso in cui Fundera ricorra a comunicazioni di marketing volte a raffrontare fra loro i servizi di crowdfunding o i risultati delle offerte, garantisce (1) che il raffronto è significativo e presentato in modo corretto ed equilibrato, (2) che le fonti di informazione utilizzate per il raffronto siano debitamente indicate e (3) rende noti fatti e ipotesi che suffragano il raffronto.

    Ogni comunicazione di marketing effettuata da Fundera è realizzata in modo da garantire un’immediata e agevole percezione e reca sempre la seguente avvertenza: “prima dell’adesione leggere la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento” . Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l’avvertenza è riprodotta anche in audio.

    Se le comunicazioni di marketing hanno ad oggetto anche servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2020/1503, Fundera fornisce agli utenti la seguente avvertenza: «Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal Regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020».

    Con riferimento alle comunicazioni di marketing diffuse in Italia Fundera utilizza la lingua italiana, salvo alcuni termini o locuzioni di utilizzo comune in ambito finanziario che sono richiamate in lingua inglese (come, ad esempio, la stessa parola “crowdfunding”).

    In ossequio all’Art 10 del Regolamento 22720/23, ove la comunicazione di marketing verta su risultati di precedenti offerte o di altri servizi di crowdfunding, Fundera assicura (1) di non enfatizzare tale indicazione rispetto all’intera comunicazione talché essa non ne costituisca l’elemento più evidente, (2) indica sempre in modo chiaro il periodo di riferimento e la fonte a conforto, (3) puntualizza mediante apposito avviso che i dati si riferiscono al netto delle commissioni e degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, lo specifica chiaramente e infine (4) riporta chiaramente la seguente avvertenza: “I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri”.

    Fundera adotta le seguenti procedure di verifica su ciascuna comunicazione di marketing:

    • 1. Prima di ciascuna pubblicazione sul Portale si accerta che essa sia pienamente conforme (anche) alle prescrizioni sulle comunicazioni di marketing, mediante una check list prevista sull’interfaccia utente dei dipendenti Fundera
    • 2. Dispone verifiche periodiche e/o a campione sul rispetto delle previsioni di cui al Regolamento 2020/1503/UE ed al Regolamento Consob 22720/23, con riporto diretto al CdA o se all’uopo delegato all’AD (in questo secondo caso con contestuale informativa per conoscenza al Consigliere Indipendente);
    • 3. La Funzione OVRC “di Gruppo” effettua autonome verifiche per conto della capogruppo nell’abito delle attività di direzione e coordinamento dalla stessa esercitate sulla controllata Fundera.

    FUNDERA, ai sensi regolamento (UE) 2020/1503
    Comunica:

    a) CAPO II Prestazione di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per I fornitori di servizi di crowdfunding - Art. 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 e s.m.i.

    Fundera (partita IVA 08599760967) è una Società a responsabilità limitata, con Capitale Sociale di € 60.000,00, iscritta presso il registro delle imprese di Genova con il N° GE -485987.

    Fundera è un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato ai sensi dell’art. 4-sexies.1 del d.lgs. n.58/1998 e dell’art 12 del regolamento (UE) 2020/1503 con Delibera Consob n.22861 del 25 ottobre 2023, a prestare il servizio di crowdfunding di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (UE) 2020/1503 consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e nella ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, iscritta al Registro dei fornitori i servizi di crowdfunding presso l’ESMA.
    Sedi e recapiti:

    • - Sede legale: Via XII Ottobre, 2/101/a – 16121 Genova
    • - Telefono 010.7535407
    • - mail: info@fundera.it
    • - PEC: fundera@pec.it
    • - Sito internet: www.fundera.it

    Consiglio di Amministrazione:
    L’amministrazione di Fundera è demandata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

    • 1. Prof. Lorenzo Gai - Presidente del Consiglio di Amministrazione
    • 2. Dott. Leonardo Frigiolini - Amministratore Delegato e Legale Rappresentante
    • 3. Dott.ssa Eleonora Frigiolini – Consigliera
    • 4. Dott. Piero Collauto – Consigliere
    • 5. Dott. Leonardo Nafissi – Consigliere

    Curricula Amministratori

    Direzione e Coordinamento:
    Fundera è sottoposta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte di "Frigiolini & Partners Merchant S.r.l."

    Vai al sito Frigiolini & Partners Merchant

    Compagine Sociale:
    Gli Azionisti con diritto di voto di Fundera alla data odierna sono:

    • 1. Frigiolini & Partners Merchant S.r.l., (P.I. 02326830995) con capitale Sociale di Euro 306.000 i.v., con sede in Genova Via XII Ottobre, 2/101/a (cap. 16121), ed iscritta al REA al numero 477548, con il 70% del capitale Sociale di Fundera.
    • 2. Leonardo Frigiolini (CF FRGLRD59E04F808U), residente a Genova (GE) Via Annibale Passaggi, 3/5/a (cap. 16131), con il 30% del Capitale Sociale di Fundera

    b) CAPO II Prestazione di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per I fornitori di servizi di crowdfunding - Art. 3, paragrafo , del regolamento (UE) 2020/1503 e s.m.i.
    • 1. Fundera opera con diligenza, correttezza, trasparenza, in modo equo, onesto e professionale evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell’attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni;

      2. Fundera non paga né accetta remunerazioni, sconti o benefici non monetari per l’attività di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla propria piattaforma di crowdfunding o verso una particolare offerta di crowdfunding presentata su una piattaforma di crowdfunding di terzi.

      3. Fundera pubblica nella Sezione Crow Equity del Portale le offerte di capitale di rischio promosse da:
      • a. Start up innovative
      • b. PMI innovative
      • c. PMI in generale (così definite dal Regolamento 1127/16 UE)
      Questi soggetti, (di seguito cumulativamente definite gli “Offerenti”), tramite il Portale Fundera, propongono agli investitori di aderire all’acquisto del loro capitale di rischio rappresentato da Azioni (per il caso di Società per Azioni, le SpA) o Quote (per il caso delle Società a responsabilità Limitata, le Srl), mediante adesione all’aumento di capitale appositamente deliberato. La selezione degli Emittenti pubblicate sul Portale avviene ad opera di Fundera, il cui CdA ne delibera in via preventiva la pubblicazione, previa la verifica dei requisiti richiesti dal Regolamento (UE) 2020/1503 per i fornitori di servizi di crowdfunding, attuato in Italia con la Delibera Consob n.22720 del 1 giugno 2023, e dagli orientamenti di vigilanza di Banca d’Italia in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding per le imprese.
      Fundera opera con le aziende target indicate al precedente punto in differenti modalità, più o meno estese, in funzione della natura dell’operazione considerata e della prestazione richiesta dal proponente.
      In particolare, può occuparsi del processo fin dall’origination, che può a propria volta generare un Contratto per la strutturazione di uno strumento finanziario (“Building”) ed il suo conseguente collocamento (“Placement”), oppure limitarsi a quest’ultima attività con l’eventuale aggiunta (ove specificamente pattuito) del “servicing correlato” (“Servicing”).

      Fundera a prescindere dalla modalità di origination:

      • 1. contrattualizza sempre la propria prestazione prima di darvi corso;
      • 2. effettua sempre le medesime verifiche preliminari previste dalle procedure interne;
      • 3. verifica che la documentazione eventualmente già predisposta dall’azienda (con o senza supporto esterno) possieda i livelli di compliance richiesti dalla normativa e dalle procedure interne;
      • 4. non delega in alcun modo a terzi la gestione dei documenti-chiave relativi all’Offerta sul portale, tassativamente previsti dalla normativa. (come, ad esempio il KIIS o la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento);
      Fundera non pubblica le Offerte per le quali non siano state preventivamente effettuate tutte le verifiche previste dalla legge, dai regolamenti e dalle procedure interne.
      Fundera ha stipulato con la controllante Frigiolini & Partners Merchant srl un contratto di servizio in outsourcing che comprendente inter alia le attività di Middle office di e Information technology. In tutti i casi la decisione sulla pubblicazione delle Offerte è demandata al CdA di Fundera.
    • 4. Fundera pubblica nella Sezione debt/Minibond del Portale le offerte di obbligazioni e di strumenti di debito promosse da:
      • a. PMI (così definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE) nella forma giuridica di Società per azioni con le limitazioni previste dagli Articoli 2410 e seguenti del Codice Civile;
      • b. PMI nella forma giuridica di società a responsabilità limitata con le limitazioni previste dagli Articoli 2483 e seguenti del Codice Civile;
      Questi soggetti, (di seguito definiti gli “Emittenti”), tramite il Portale Fundera, propongono agli investitori legittimati ad acquistarli di aderire all’acquisto dei loro strumenti di debito rappresentati da obbligazioni (per le Spa e le società cooperative ad esse assimilabili), oppure da strumenti di debito (per le srl e le società cooperative ad esse assimilabili). La selezione degli Emittenti pubblicati sul Portale avviene ad opera di Fundera, il cui CdA ne delibera in via preventiva la pubblicazione, previa la verifica dei requisiti richiesti dal Regolamento (UE) 2020/1503 per i fornitori di servizi di crowdfunding, attuato in Italia con la Delibera Consob n.22720 del 1 giugno 2023, e dagli orientamenti di vigilanza di Banca d’Italia in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding per le imprese.
      Fundera opera con le aziende target indicate al precedente punto in differenti modalità, più o meno estese, in funzione della natura dell’operazione considerata e della prestazione richiesta dal proponente.
      In particolare, può occuparsi del processo fin dall’origination, che può a propria volta generare un Contratto per la strutturazione di uno strumento finanziario (“Building”) ed il suo conseguente collocamento (“Placement”), oppure limitarsi a quest’ultima attività con l’eventuale aggiunta (ove specificamente pattuito) del “servicing correlato” (“Servicing”).
      Fundera a prescindere dalla modalità di origination:
      • 1. contrattualizza sempre la propria prestazione prima di darvi corso;
      • 2. effettua sempre le medesime verifiche preliminari previste dalle procedure interne;
      • 3. verifica che la documentazione eventualmente già predisposta dall’azienda (con o senza supporto esterno) possieda i livelli di compliance richiesti dalla normativa e dalle procedure interne;
      • 4. non delega in alcun modo a terzi la gestione dei documenti-chiave relativi all’Offerta sul portale, tassativamente previsti dalla normativa. (come, ad esempio il KIIS o scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento);
      Fundera non pubblica le Offerte per le quali non siano state preventivamente effettuate tutte le verifiche previste dalla legge, dai regolamenti e dalle procedure interne.
      Fundera ha stipulato con la controllante Frigiolini & Partners Merchant srl un contratto di servizio in outsourcing che comprendente inter alia le attività di Middle office di e Information technology. In tutti i casi la decisione sulla pubblicazione delle Offerte è demandata al CdA di Fundera.
    • 5. Altri servizi prestati che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1503, ma che possono essere prestati in conformità al diritto nazionale.
      • 1. assistenza nella realizzazione/integrazione di studi di mercato;
      • 2. assistenza nella definizione delle strategie aziendali connesse con l’emissione di strumenti finanziari di capitale o di debito;
      • 3. assistenza nella predisposizione del materiale informativo e documentale, da pubblicare sul sito, a supporto del Documento di Offerta;
      • 4. assistenza alla quotazione degli strumenti di debito su mercati regolamentati e non;
      • 5. svolgimento di due diligence legale, tecnica e finanziaria, dell’Offerente;
      • 6. assistenza nella realizzazione di workshop/conferenze/eventi informativi riguardante l’Offerente;
      • 7. qualsiasi ulteriore attività di analisi e/o consulenza, finanziaria non in contrasto con lo status di portale di crowdfunding;
      Con specifico riferimento alla strutturazione di strumenti finanziari, il Gestore del Portale potrà anche occuparsi delle seguenti attività:
      • 1. Assistenza all’Emittente o agli investitori nella presentazione delle istanze (o nelle interlocuzioni preparatorie) volte all’ottenimento delle garanzie sugli strumenti finanziari (sia equity sia di debito), ad opera di (a) garanti privati, quali sono i Confidi, (b) garanti pubblici nazionali (ad es.: MCC e Sace), (c) garanti sovrannazionali (ad es.: FEI/BEI), anche per Emissioni o collocamenti che saranno poi in toto o in parte collocati da terzi e/o che non vengano collocati in toto o in parte tramite il Portale;
      • 2. Assunzione del ruolo di interlocutore univoco presso organismi nazionali (ad es.: MCC e Sace) e/o internazionali (ad es.: FEI/BEI) per la gestione unitaria centralizzata (in luogo degli investitori e degli emittenti) del sottostante burocratico riguardante la prestazione delle garanzie offerte da tali enti sugli Strumenti Finanziari (Equity e Debt), (ad es. monitoraggio periodico andamentale a beneficio dei garanti intervenuti).
    • 6. Trattamento degli ordini
      • 1. Fundera non detiene beni della clientela (in titoli o in denaro), ma utilizza la robustezza del sistema bancario per il regolamento degli ordini conferiti dagli investitori
      • 2. Fundera adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle Offerte ricevuti dagli investitori siano:
        - trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;
        - registrati in modo pronto e accurato;
        - trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.
    • Per le Offerte di crowd equity :
      Gli ordini sono ricevuti e contestualmente trasmessi alla banca ove è incardinato l’escrow account. La banca da questa informazione ritrae notizia del prossimo arrivo dei denari. Periodicamente la banca fornisce a Fundera l’elenco della provvista fino a quel momento pervenuta dai singoli aderenti all’Offerta. Fundera ricevuti gli output dalla banca, trasforma lo stato dell’ordine in “ordine pervenuto”.
      Per le Offerte di debt crowdfunding :
      Gli ordini sono ricevuti e contestualmente trasmessi alla banca incaricata dei pagamenti. La banca, ricevuta la provvista dall’investitore, provvede con valuta d’uso all’effettuazione del DVP. La banca riferisce quotidianamente a Fundera dei DVP realizzati nella giornata contabile di riferimento. Fundera ricevuti gli output dalla banca, trasforma lo stato dell’ordine in “ordine eseguito”. Con riferimento alla gestione cronologica degli ordini ricevuti, essa è certamente e specularmente assicurata da Fundera nella successiva trasmissione alla banca ove è incardinato il rapporto di provvista, tuttavia data la dicotomia tra invio dell’ordine dal potenziale investitore a Fundera e costituzione della provvista presso un soggetto terzo esterno a Fundera (la Banca), nel caso in cui un ordine trasmesso da Fundera alla Banca prima di altri ordini a fronte del quale l’investitore non abbia costituito la provvista nei tempi di prassi (normalmente t+2), tale ordine verrà “scavalcato” dagli ordini successivi confortati da idonea provvista pervenuta alla banca nei tempi previsti. Fundera non è responsabile della esclusione di un investitore, in caso lo stesso ritardi la consegna della provvista, anche nel caso l’ordine cronologicamente sia stato trasmesso dal portale con precedenza rispetto ad altri, trasmessi successivamente, ma per i quali la provvista sia stata consegnata alla banca entro i termini stabiliti nell’Offerta.
    • 7. Riconciliazioni per conto dell’Offerente
      • - Per le attività di “equity” la provvista scaturente dall’Offerta affluisce, all’esito della graduale adesione dei sottoscrittori su un conto destinato all’Offerente, reso indisponibile all’Offerente fino al completamento della campagna e non prima che sia stato verificato da parte del Portale l’avveramento delle condizioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente e/o dalla delibera di aumento di capitale e/o dal contratto. Come detto Fundera NON ha accesso alla movimentazione monetaria di tale conto, bensì alla sola conoscenza del saldo e movimenti di tale rapporto. Fundera definisce convezionalmente “riconciliazione delle partite o delle poste dare/avere” la mera rilevazione periodica, la verifica, l’incrocio e la spunta (cui consegue la pubblicazione sul portale del graduale progredire del controvalore raccolto durante la campagna) degli ordini di adesione inseriti di tempo in tempo dagli investitori sul portale, con i flussi monetari realmente pervenuti sull’escrow account in ciascun periodo preso a riferimento. La rilevazione dell’avvenuta costituzione della provvista sul conto indisponibile, incrociata con l’ordine originariamente inserito sul portale dall’investitore, determina la certezza che l’adesione (mediante l’ordine), salvo altri impedimenti e beninteso salvo gli ulteriori diritti riconosciuti all’investitore (come, ad esempio, il diritto di revoca), genererà a suo tempo il relativo eseguito. La data valuta attribuita al versamento da parte dell’investitore determina inoltre la cronologia dell’adesione rispetto agli altri aderenti. Di norma tale riconciliazione avviene settimanalmente, ma può avere altra periodicità meglio vista dal portale. All’esito di tale riconciliazione Fundera pubblica, dunque, di tempo in tempo la progressione delle adesioni (in numero e controvalore) che siano risultate confortate da idonea provvista pervenuta sull’escrow account. E’ altresì pacifico che la costituzione della provvista sull’escrow account ancorché accompagnata dall’ordine in precedenza inserito sul portale, non garantisce di per sé stesso l’esito certo (favorevole) della campagna, poiché al termine della campagna stessa deve essere verificato dal portale l’avveramento delle condizioni previste dalla legge, dalla delibera di aumento del capitale al servizio dell’Offerta e dal contratto; solo all’esito di tali verifiche, se di segno favorevole, unite alle ulteriori verifiche di ultima istanza che nel frattempo non siano intervenuti impedimenti di altra natura (ad esempio azioni esecutive nei confronti dell’Offerente o evidenza di pregiudizievoli sempre a carico dell’Offerente), Fundera fornisce alla banca ove è incardinato l’escrow account il proprio nulla osta a rendere disponibile al destinatario il corrispettivo della campagna chiusa favorevolmente riconoscendo contestualmente la qualifica di “socio” a ciascun aderente.
      • - Per quanto riguarda invece il “Debt Crowdfunding”, le adesioni avvengono con modalità differenti rispetto all’equity, infatti gli investitori aderiscono all’Offerta man mano che viene resa disponibile la provvista, (a seguito dell’inserimento dell’Ordine), con attribuzione della tranche desiderata fino ad esaurimento del controvalore complessivamente in collocamento, il tutto sulla base della cronologia della trasmissione dell’ordine stesso (confortato, appunto, dalla necessaria provvista). A quel punto, senza attendere l’arrivo di ulteriori investitori, la Banca incaricata del regolamento effettua il regolamento mediante DVP. L’attività di riconciliazione in questo caso è convenzionalmente intesa come la mera rilevazione periodica, la verifica, l’incrocio e la spunta (cui consegue la pubblicazione sul portale del graduale progredire del controvalore raccolto durante la campagna) degli ordini di adesione inseriti di tempo in tempo dagli investitori sul portale, con le evidenze possedute dalla banca incaricata dei pagamenti e con le evidenze del depositario accentrato (di norma Monte Titoli), i quali alimentano i propri archivi contabili con le evidenze in euro e in titoli sulla base delle operazioni via via regolate. Fundera ovviamente si limita a rilevare le evidenze informative contabili non detenendo i beni della clientela; attraverso tali flussi informativi provvede ad aggiornare l’evoluzione della campagna in corso sul proprio portale. L’evidenza presente in Fundera è dunque il mirroring, cioè lo specchio, delle evidenze rilevate dalla banca incaricata dei pagamenti e di quelle rilevate dal depositario accentrato.
    c) CAPO III Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding - Art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e s.m.i.

    Fundera:

    • 1. ha ottenuto l’iscrizione all’apposito Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding presso l'ESMA, giusta Delibera CONSOB N° 22861 del 25 ottobre 2023.


      Registro Portali

    • 2. ha iniziato la propria attività in data 20 agosto 2016, (come da comunicazione alla Consob del 4 agosto 2016)
    • 3. alla data odierna il Portale Fundera è attivo.
    • 4. Fundera dispone dei requisiti prudenziali richiesti per i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell’art. 11 del regolamento, consistenti (i)in fondi propri nella misura del maggiore importo tra Euro 25.000 ed un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente; (ii) in una polizza assicurativa valida nei territori dell’Unione Europea in cui e le offerte possono essere commercializzate secondo con le caratteristiche rischiste dall’art 11, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) 2020/1503.
      La revisione del Bilancio di Fundera è affidata ad un Revisore Unico, e i presidi suddetti sono monitorati costantemente e riesaminati annualmente dal Cd.A. in base alle proprie procedure.
    d) CAPO III Test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite. - Art. 21 del regolamento (UE) 2020/1503 e s.m.i.

    Fundera, conformemente a quanto previsto dall’art 21, paragrafo1, del regolamento (UE) 2020/1503, prima di dare ai potenziali investitori non sofisticati pieno accesso per investire nei progetti di crowdfunding sulla propria piattaforma di crowdfunding, ai fini di valutare se tali servizi e offerte siano appropriati ai potenziali investitori non sofisticati ( di seguito “profilo di rischio”), somministra agli stessi un test di verifica delle conoscenze.
    Il profilo di rischio del sottoscrittore viene definito secondo i dati e le informazioni raccolte da Fundera tramite un questionario compilato dal potenziale investitore non sofisticato nel processo tramite il quale diventa investitore. Il questionario è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2020/1503 e prevede domande circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulle piattaforme di crowdfunding, riguardanti anche (i) precedenti investimenti in valori mobiliari o la precedente acquisizione di strumenti ammessi a fini di crowdfunding o prestiti da parte dei potenziali investitori non sofisticati, anche nella fase iniziale o di espansione di un’impresa,(ii) la comprensione da parte dei potenziali investitori non sofisticati dei rischi legati alla concessione di prestiti, agli investimenti in valori mobiliari o all’acquisizione di strumenti ammessi a fini di crowdfunding attraverso una piattaforma di crowdfunding, e le esperienze professionali in materia di investimenti di crowdfunding.
    Fundera, ai sensi dell’art 21, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2020/1503, nel caso in cui i potenziali investitori non sofisticati non forniscano le informazioni richieste nel questionario, comunica tramite chiaro avviso che non consente agli stessi di aderire ad alcuna offerta di crowdfunding pubblicata sul portale.
    L’esito del questionario consiste nella assegnazione al potenziale investitore di un profilo di rischio rappresentato dal punteggio ottenuto con la compilazione del questionario.
    Fundera mette in relazione il profilo di rischio (il punteggio) ottenuto dall’Investitore con il rischio identificato per una data tipologia di Strumento offerto, tenendo anche conto dell’orizzonte temporale dell’operazione, nonché dell’età anagrafica dell’investitore rispetto alla durata dell’investimento.
    Fundera, se da tali controlli emerge che l’investimento è appropriato, consente all’investitore di procedere con l’inoltro dell’ordine.
    Fundera, se da tali controlli emerge che sulla base delle informazioni ricevute nel questionario, i potenziali investitori non sofisticati non possiedano sufficienti conoscenze, competenze o esperienza, informa tramite chiaro avviso detti potenziali investitori non sofisticati, che i servizi offerti sulla propria piattaforma di crowdfunding sono inappropriati ( esito NON appropriato) per loro ed emana nei loro confronti una segnalazione di rischio. Tale segnalazione di rischio indica chiaramente che “Un investimento in un progetto di crowdfunding comporta il rischio di perdita della totalità del denaro investito”. I potenziali investitori non sofisticati per poter procedere con l’investimento devono dichiarare e riconoscere espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione di NON appropriatezza emanata da Fundera e di voler procedere sotto la propria piena responsabilità.
    A termini dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding rivedono per ciascuna investitore non sofisticato la valutazione del test di ingresso delle conoscenze ogni due anni dopo la valutazione iniziale. Fundera per policy interna rivede tale valutazione ogni 12 mesi.
    Fundera, conformemente a quanto previsto dall’art 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 e ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 descritto sopra, chiede inoltre ai potenziali investitori non sofisticati di effettuare una simulazione in merito alla loro capacità di sostenere perdite, calcolata in misura pari al 10% del loro patrimonio netto, sulla base del (i) reddito abituale e reddito totale, e se il reddito è percepito su base stabile o temporanea;(ii) delle attività, ivi compresi gli investimenti finanziari e i depositi in contante, ma esclusi gli immobili detenuti a scopo privato o d’investimento e i fondi pensione;(iii) degli impegni finanziari, ivi compresi impegni regolari, esistenti o futuri.
    Tale simulazione è somministrata immediatamente dopo il test di ingresso di verifica delle conoscenze, nell’ambito del processo unico e guidato per diventare investitore.
    Per tale simulazione l’investitore non sofisticato si avvale del modulo di dettaglio (che comprende la legenda con la spiegazione di ogni voce) predisposto da Fundera sul proprio Portale che automaticamente calcola il patrimonio netto sulla base delle informazioni fornite.
    Fundera non accede al contenuto di dettaglio della simulazione.
    Fundera richiede all’investitore di inviare solo il risultato della simulazione, ovvero il Patrimonio netto.
    Fundera, nel caso in cui l’investitore non intendesse comunicare l’esito della simulazione, non gli consentirà di effettuare investimenti sul proprio portale.
    Fundera utilizza l’aggregato Patrimonio Netto ai fini di assolvere agli obblighi di cui all’art. 7 del Regolamento (UE) 2020/1503, in base ai quali deve valutare la conformità dell’investimento rispetto al maggiore tra il limite di 1000 Euro o il 5% del patrimonio netto dell’investitore. In caso di superamento dei limiti indicati Fundera:

    • a) Nel caso in cui i predetti limiti siano superati e l’investitore abbia conseguito, in esito al test di ingresso sulle conoscenze, un punteggio inferiore al punteggio soglia richiesto per questa fattispecie di controllo, informa l’investitore con un chiaro avviso che non può procedere con l’investimento;
    • b) Nel caso in cui i predetti limiti siano superati e l’investitore abbia conseguito, in esito al test di ingresso sulle conoscenze, un punteggio uguale o superiore al punteggio soglia richiesto per questa fattispecie di controllo, informa l’investitore con un chiaro avviso che (i) tale investimento non è appropriato, (ii)sconsiglia l’investitore di superare tali parametri, (iii)richiama l’investitore sul fatto che un investimento in un progetto di crowdfunding può comportare il rischio di perdita anche totale del denaro investito. L’utente per poter procedere deve dichiarare di aver ben compreso gli avvisi ricevuti e che intende procedere sotto la propria piena responsabilità.
    e) costi a carico degli investitori

    Oneri a carico degli Investitori (per operazioni di Crowd equity):

    • - fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) per ciascun ordine ricevuto derogabili dal Gestore.

    Oneri a carico degli Investitori (per operazioni di debt crowdfunding):

    • - fino ad un massimo dell’1% (unopercento/00) del controvalore dell’Offerta sottoscritto, derogabile dal Gestore.
    f) misure predisposte per ridurre i rischi di frode

    Al fine di ridurre i rischi di frode, Fundera:

    • 1. Non consente agli Emittenti di procedere all’inserzione dell’Offerta sul Portale in via autonoma;
    • 2. Effettua una verifica preventiva sull’inesistenza di scritture pregiudizievoli o di azioni esecutive a carico dell’Offerente e/o dell’Emittente, nonché una verifica sull’inesistenza di procedimenti penali e/o di condanne e/o scritture pregiudizievoli a carico degli esponenti aziendali degli Offerenti e/o degli Emittenti. Tale verifica è realizzata sia anteriormente alla prima inserzione sul Portale, sia successivamente alla conclusione dell’Offerta e prima che venga liberato il controvalore costituente il controvalore dell’Offerta;
    • 3. Sottopone preliminarmente ciascuna offerta (sia di debt crowdfunding sia di Crowd equity) all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il quale può altresì verificare preliminarmente chi sono gli uomini/donne chiave del progetto proposto dall’Emittente, la natura e l’entità dello stesso, il possesso dei requisiti anche reputazionali dell’Emittente e dei suoi esponenti aziendali, l’inesistenza di scritture pregiudizievoli a carico degli stessi;
    • 4. Può richiedere agli Investitori (diversi da quelli professionali) la copia di un documento di identità e del codice fiscale, comunicando agli stessi un codice alfanumerico collegato all’offerta chiedendo all’investitore (diverso da quelli professionali) di utilizzare tale codice nell’area “causale” del bonifico bancario utilizzato per la sottoscrizione dell’Offerta.
    • 5. Può affidare a terzi muniti delle necessarie competenze, tutta o parte dell’attività sopra descritta, così come può affidare a terzi la c.d. “due diligence” mediante la stipula di contratti ad hoc;
    • 6. Può effettuare, beninteso ove ciò sia possibile, sopralluoghi presso gli uffici dell’Emittente o degli uomini/donne-chiave dell’Emittente e/o richiedere incontri con gli esponenti aziendali e/o con gli Organi di Controllo, e/o con il Management;
    • 7. Predispone tutti i presidi di sicurezza informatica normalmente utilizzati per la prestazione da svolgere, nel pieno rispetto delle Leggi e dei Regolamenti, ivi compresi quelli afferenti il disaster recovery ( in fase di attuazione) e la business continuity;
    • 8. Predispone sul proprio Portale una sezione riservata ai “Contatti” ed ai “Reclami” al fine di poter ricevere con la massima tempestività e facilità possibile, eventuali comunicazioni e/o reclami da parte dei terzi interessati.
    • 9. La Sezione Crowd equity e la Sezione debt crowdfunding sono totalmente separate le une dalle altre e caratterizzate da ambienti anche visivamente distinti fra loro.
    g) misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 c.d. GDPR.

    In ossequio alle disposizioni previste dal DLgs. 196/03 e Reg. UE/679/16, Fundera, titolare del trattamento dei Dati, ha nominato il Consigliere della capogruppo Dott. Alessandro Costa (alessandro.costa@frigioliniandpartners.it) quale Responsabile del trattamento, con il compito di coordinare le diverse misure organizzative adottate per il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute da investitori, Società (Emittenti e non) e più in generale di tutti gli stakeholder.
    Fundera si è dotata di una specifica policy per il Trattamento predisponendo un’adeguata architettura informatica in grado di proteggere i propri sistemi elettronici da accessi esterni non autorizzati, con un controllo effettuato mediante l’uso di apparati firewall opportunamente posizionati nella rete telematica che consentono altresì di rilevare e tracciare gli accessi.

    h) meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

    Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione allo svolgimento delle attività prestate da Fundera, qualora il soggetto legittimato alla presentazione del reclamo si dichiari non soddisfatto della risposta al reclamo, in tutto o in parte, o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro un termine ragionevole, deve attivare, a pena di improponibilità di qualunque altra iniziativa anche in sede giudiziaria, il sistema di risoluzione alternativa delle controversie costituito dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito anche “ACF”), istituito presso la Consob (https://www.acf.Consob.it/).
    Qualora Fundera non abbia fornito riscontro al presentatore del reclamo nel termine di 30 (sessanta) giorni dalla data di ricezione (o di completamento) oppure qualora non abbia evaso esaustivamente il reclamo, il presentatore può attivare la procedura presso l’ACF se (i) la somma richiesta non supera € 500.000 (cinquecentomila/00) e se (ii) sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
    Sono invece esclusi dalla competenza dell’ACF (i)le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); (ii) i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza;

    l)dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti

    Per ciascuna Offerta pubblicata sul Portale Fundera rende noto, in una apposita area del Sito per ciascuna sezione (Crowd equity o debt) accanto alla corrispondente Offerta, lo stato delle adesioni di tempo in tempo affluite, anche con l’ausilio di tabelle e grafici multimediali, con l’ulteriore indicazione del tempo residuo di durata dell’Offerta e la percentuale di partecipazione degli investitori istituzionali eventualmente aderenti rispetto al totale dell’Offerta. In una apposita area di ciascuna Sezione del Portale, viene fornito il dato di sintesi di tutte le Offerte in corso (di equity nella Sezione Crowd equity e di debito nella Sezione Debt) con relative adesioni di tempo in tempo realizzate.
    Per ciascuna Offerta è indicato (i)l’avviso di non effettuare l’investimento senza aver prima letto la scheda con le informazioni chiave sull’investimento riportante inoltre il link alla medesima;(ii) eventuali altri disclaimer previsti dalle procedure (esempio quelli previsti per il caso in cui siano pubblicate per una Offerta la valutazione premoney per le offerte di crowd equity e la clusterizzazione qualitativa dell’impresa per le Offerte di debt crowdfunding)
    Copia di ciascuna scheda di Offerta viene conservata nel Portale anche dopo la chiusura della stessa, a prescindere dagli esiti, per il periodo previsto dalla normativa.

    m) CAPO III Art. 15 del Regolamento (UE) 2020/1503 – Vigilanza sui fornitori di servizi di crowdfunding

    • 1. Fundera, fornitore di servizi di crowdfunding, fornisce i propri servizi sotto la vigilanza dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa -“CONSOB”)
    • 2. L’autorità competente valuta il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte del fornitore di servizi di crowdfunding. Determina la frequenza e il livello di approfondimento di tale valutazione tenendo conto della natura, dell’ambito e della complessità delle attività del fornitore di servizi di crowdfunding. Ai fini della suddetta valutazione, la pertinente autorità competente può sottoporre il fornitore di servizi di crowdfunding a un’ispezione in loco.
    • 3. I fornitori di servizi di crowdfunding informano la pertinente autorità competente di ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione senza indebito ritardo e, su richiesta, forniscono le informazioni necessarie a valutare la loro conformità al presente regolamento.

    n) CAPO III Art. 17 Revoca dell’autorizzazione a fornitore di servizi di crowdfunding

    • 1. Le autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione hanno il potere di revocare l’autorizzazione in una qualsiasi delle seguenti situazioni qualora il fornitore di servizi di crowdfunding:
      • a) non abbia utilizzato l’autorizzazione entro 18 mesi dalla data di concessione dell’autorizzazione;
      • b) abbia espressamente rinunciato all’autorizzazione;
      • c) non abbia fornito servizi di crowdfunding per nove mesi consecutivi e non sia inoltre più coinvolto nell’amministrazione di contratti in essere che sono il risultato dell’iniziale incontro di interessi relativi al finanziamento delle imprese attraverso l’uso della sua piattaforma di crowdfunding;
      • d) abbia ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, anche tramite dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;
      • e) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione;
      • f) abbia violato gravemente il presente regolamento.
        Le autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione hanno anche il potere di revocarla in una delle seguenti situazioni:
        • a. qualora il fornitore di servizi di crowdfunding sia anche un fornitore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 e abbia violato il diritto nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, o lo abbiano fatto i suoi dirigenti, i suoi dipendenti o terzi che agiscono per suo conto; oppure
        • b. qualora il fornitore di servizi di crowdfunding o un terzo che agisce per suo conto abbia perso l’autorizzazione che gli consente di fornire servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 o servizi di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE e detto fornitore di servizi di crowdfunding o terzo non abbia posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario. 
    • 2. Qualora un’autorità competente in uno Stato membro revochi un’autorizzazione, l’autorità competente designata quale punto di contatto unico in tale Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, senza indebito ritardo informa l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri in cui il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 18. L’ESMA inserisce informazioni sulla revoca dell’autorizzazione nel registro di cui all’articolo 14.
    • 3. Prima di adottare una decisione di revoca dell’autorizzazione, l’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione consulta l’autorità competente di un altro Stato membro qualora il fornitore di servizi di crowdfunding sia:
      • a) un’impresa controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;
      • b) un’impresa controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;
      • c) controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.
      Per il caso di revoca o sospensione della licenza Fundera ti inviata a prendere visione nella sezione INFO e Obblighi della voce CAPO III Art.12, paragrafo 2 lettera j) del Regolamento (UE) 2020/1503 -Fundera piano di continuità operativa

    o) Gestione dei rapporti tra il Gestore del portale ei titolari di progetto (anche “Offerente/i”) in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del Portale.

    Fundera si riserva di adottare nei confronti degli Offerenti, in caso di inosservanza dei “Termini e Condizioni per la prestazione del servizio” e delle “Condizioni d’uso del sito” ( anche “T&C”) , nonché dell’accordo di Riservatezza (anche “NDA”) sottoscritti in fase di registrazione al Portale ,e del contratto di Advisory e/o di collocamento( il “Contratto/i” stipulato dalle parti , idonee iniziative volte alla tutela del Portale stesso, degli Investitori e più in generale di tutti i portatori di interesse.

    Le eventuali iniziative sono indicate in modo esplicito sui T&C, NDA, e nei Contratti.

    All'Offerente non è consentito accedere “all'area riservata” deputata alla pubblicazione delle Offerte; pertanto, tutte le informazioni fornite dall’Offerente a Fundera, sono processate esclusivamente da personale facente capo a quest’ultima. oppure da terzi nell’ambito di un contratto di Service con Fundera. In relazione a tali attività l'Offerente assume su di sé ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni fornite. In caso di inadempienza e/o in caso di ritardo da parte dell'Offerente circa la consegna dei documenti richiesti da Fundera in ordine all'Offerta, Fundera si riserva di rifiutare la pubblicazione dell'Offerta e se pubblicata di sospenderla o revocarla a seconda della gravità, dandone immediata notizia a tutti gli eventuali investitori che nel frattempo vi avessero aderito ed al Pubblico.

    In particolare

    • - ai sensi dell’Art 23, paragrafi 11 e 12 del Regolamento (UE) 2020/1503, con riferimento alla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, qualora Fundera riscontri la presenza di omissioni errori o imprecisioni che possano avere ripercussioni significative sull’Offerta o sul rendimento atteso, l’Offerente si impegna a rispondere tempestivamente alla richieste di integrazioni, correzioni e chiarimenti fatti dal personale di Fundera, e prende atto che in assenza di tali tempestive integrazioni, correzioni e chiarimenti Fundera potrà sospendere l’Offerta per un periodo non superiore ai 30(trenta) giorni, è informerà immediatamente di dette irregolarità e delle misure adottate gli investitori che abbiano già presentato una offerta di investimento o manifestazione di interesse nell’Offerta di crowdfunding nonché dell’opzione di revocare la loro offerta di investimento o manifestazione di interesse. L’Offerente prende atto che se dopo tale periodo di 30(trenta) giorni, la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento non sarà stata completata o corretta per rettificare le irregolarità individuate, Fundera procederà alla cancellazione dell’Offerta di crowdfunding in questione.
      In questi casi l’Offerente risponde dei danni procurati ed è tenuto a corrispondere comunque a Fundera tutte le commissioni spettanti oltre al risarcimento del danno.
    • - Ai sensi dell’Art. 22, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2020/1503 l’Offerente prende atto che i termini e le condizioni dell’Offerta di crowdfunding rimangono per Lui vincolanti dal momento in cui l’offerta di crowdfunding è presente sul portale Fundera fino alla data anteriore tra le seguenti (i) la data di scadenza dell’offerta di crowdfunding annunciata da Fundera nel momento in cui l’Offerta di crowdfunding è presente sul proprio Portale; o (ii) la data nella quale viene raggiunto l’obiettivo di finanziamento fissato o, in caso di obiettivo di finanziamento flessibile, l’obiettivo di finanziamento massimo. L’Offerente prende atto che Fundera, ai sensi dell’Art 22, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2020/1503, prevede un periodo di riflessione precontrattuale durante il quale i potenziali investitori non sofisticati potranno revocare in qualsiasi momento la propria offerta di investire nell’Offerta di crowdfunding senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità. Tale periodo di riflessione decorre dal momento in cui il potenziale investitore non sofisticato effettua la propria offerta e scade dopo 4(quattro) giorni di calendario. Fundera raccomanda all'Offerente di mantenere un comportamento equilibrato anche con riferimento alla pubblicizzazione che gli stessi in via autonoma e distinta dovessero adottare sui social forum, sul loro sito o attraverso altre modalità di comunicazione. L'Offerente e invitato ad utilizzare una comunicazione chiara completa e non fuorviante e non in contrasto con quella utilizzata dal Portale e concordata e ad astenersi dall’attribuire a Fundera considerazioni, giudizi o comunicazioni afferenti all’Offerta. Fundera non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali comportamenti assunti in via autonoma dall'Offerente al di fuori dell'Offerta pubblicata sul Portale stesso, anche se tali comportamenti sono stati assunti al di fuori del Portale.
    a) rischio di perdita dell’intero capitale investito

    Con la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti tramite il Portale, l’investitore diventa a tutti gli effetti “socio” della società emittente (per le operazioni di Crowd equity) e prestatore (per il caso di debt crowdfunding). Ciò determina che l’investitore nel primo caso (Crowd equity) partecipa pienamente al rischio imprenditoriale e che questo può determinare anche la perdita dell’intero capitale investito, mentre nel secondo (debt) acquisisce il diritto alla restituzione del capitale investito aumentato del tasso di interesse al tempo pattuito. In particolare, tra gli emittenti di strumenti finanziari di debito ci sono le c.d. "start-up innovative”, ovvero le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Ma le stesse considerazioni valgono per le PMI innovative e per le PMI in generale. La componente "innovativa" del settore a cui l'impresa si rivolge e la natura di impresa "neo costituita", costituiscono per l’investitore potenziale un rischio d'investimento maggiore rispetto alla tradizionale partecipazione al capitale di altri tipi di società (ad esempio quotata sui mercati regolamentati). L'entità del rischio intrinseco di ciascuna delle tipologie di emittenti di strumenti finanziari offerti tramite Portale (startup innovative, Pmi innovative, Pmi (così definite dalla raccomandazione 2003/361/UE), deve indurre l’Investitore (soprattutto l’investitore non sofisticato), ad adottare specifiche precauzioni affinché il capitale investito non rappresenti una porzione significativa del suo patrimonio e non sia destinato ad un obiettivo d'investimento di breve o medio periodo. Anche per quanto attiene agli strumenti di debito delle PMI vale quanto detto per l’equity. Nonostante la Legge preveda per gli obbligazionisti la restituzione del capitale alla scadenza del prestito, la natura delle aziende stese che vi fanno ricorso deve indurre l’investitore a mettere in conto fino all’intera perdita del capitale investito.

    b) rischio del progetto

    Trattasi dei rischi inerenti al progetto sottostante l’Offerta e che possono causare il fallimento del progetto. Tra questi rischi possono essere annoverati, inter alia

    • (i) la dipendenza del progetto, ad esempio, in termini di finanziamenti, aspetti giuridici, licenze e diritti d’autore;
    • (ii) il verificarsi di scenari avversi con un impatto negativo;
    • (iii) lo sviluppo tecnologico di concorrenti o di prodotti competitivi;
    • (iv) i rischi derivanti dal titolare del progetto.
    c) rischio del settore

    Rischi inerenti al settore specifico. Tali rischi possono essere causati, ad esempio, da un cambiamento della situazione macroeconomica, da un calo della domanda nel settore in cui opera il progetto di crowdfunding e dalla dipendenza da altri settori. Il settore del progetto è descritto utilizzando la classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2

    d) rischio di inadempimento

    Tale rischio è inerente al fatto che un progetto o il titolare del progetto sia oggetto di una procedura fallimentare o di altra procedura di insolvenza e che si verifichino altri eventi riguardanti il progetto o il titolare del progetto che possono comportare la perdita dell’investimento per gli investitori. I fattori che possono determinare tali rischi sono da ricondursi, inter alia, (i) ad un cambiamento drastico della situazione macroeconomica;(ii) ad una cattiva gestione dell’impresa;(iii) alla mancanza di esperienza del titolare del progetto o del suo management;(iv) a tentativi di frode; (v) ad utilizzi dei finanziamenti non conformi alla finalità commerciale;(vi) al lancio non riuscito del prodotto;(vii) alla mancanza di flusso di cassa.

    e) rischio di rendimenti inferiori, ritardati o nulli

    Trattasi del rischio che il rendimento dell’Offerta sia inferiore al previsto, sia ritardato ( in caso di capitale di rischio) o che non vengano rispettati i tempi dei pagamenti del capitale e degli interessi ( in caso di titoli di debito).

    f) rischio di guasto della piattaforma

    È il rischio che la piattaforma del fornitore dei servizi di crowdfunding non sia temporaneamente o del tutto in grado di fornire i servizi. Fundera si è dotata, a norma del Regolamento (UE) 2020/1503, di adeguati presidi e procedure volti alla mitigazione del rischio operativo ed in grado di garantire la continuità del business per gli Offerenti e gli Investitori.

    g) rischio di illiquidità dell’investimento

    Con il termine “grado di liquidità di uno strumento finanziario” si intende l’intrinseca capacità dello stesso di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro liquido. Questo può dipendere, ad esempio, dalla possibilità di cedere ad altri investitori (in cambio di denaro), tale strumento finanziario o nel caso del debito alla data di cadenza alla quale il capitale verrà rimborsato all’investitore aumentato dell’interesse pattuito.
    Quando uno strumento si trasforma con facilità in denaro liquido si definisce “liquido”, mentre al contrario quando tale trasformazione è di difficile attuazione, addirittura impossibile, o anche solo molto lontana nel tempo, si definisce “illiquido”. Gli strumenti finanziari di partecipazione al capitale di rischio e/o relativi ad offerte di obbligazioni e strumenti di debito delle PMI comunemente sottoscritti attraverso un Portale di crowdfunding (rispettivamente nelle distinte Sezione Crowd equity e Sezione debt) sono sempre da considerarsi “illiquidi”, per loro stessa natura.
    Per mitigare il rischio di assoluta illiquidità di tali strumenti, gli Offerenti e/o gli Emittenti, nella propria Offerta di adesione, individuano già delle possibili soluzioni di disinvestimento che per l’equity sono solitamente definite “way out”.
    Queste possibilità di cedere le proprie azioni/quote a terzi solitamente sono: (i) la quotazione in un mercato regolamentato o non regolamentato dove trovare possibili compratori, (ii) “la clausola di co-vendita” (altrimenti detta di tag along) mediante la quale l’investitore assume il diritto di vendere anche la propria quota (se lo desidera ovviamente) nel momento in cui il socio di riferimento o di maggioranza (di norma il fondatore dell’impresa) trovasse un investitore disposto ad acquistare la sua quota.
    Questo al fine di non restare “prigioniero” di un investimento illiquido nel momento in cui il fondatore ha deciso di cedere la propria partecipazione a terzi. Va da sé, peraltro, che l’identificazione di una way out, finchè essa non si realizzerà pienamente, non produce alcun miglioramento della condizione di illiquidità dello strumento finanziario considerato. Per gli strumenti di debito invece è la scadenza la data in cui l’investitore può attendersi la restituzione del capitale aumentato dell’interesse se calcolato ed erogato a scadenza, ovviamente purché l’Emittente non sia in default, termine con cui si identifica un Emittente che non è in grado di onorare i propri debiti, fra cui gli strumenti finanziari da eventualmente rimborsare agli investitori.

    h) altri rischi

    Questa sezione viene alimentata di volta in volta in funzione della rilevazione dei rischi che possono sfuggire al controllo del titolare del progetto come, ad esempio, i rischi politici e normativi e situazioni di rischio contingenti con impatto internazionale.

    Informazioni ai sensi della Parte V della delibera Consob n. 22720 del 1 giugno 2023



    L’Art. 12, paragrafo 1 della Delibera Consob 22720 del 1 giugno 2023, in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding prevede il seguente obbligo informativo relativo a ciascuna offerta, a carico dei fornitori autorizzati:

    • a) Di pubblicare l’indicazione dell’eventuale regime alternativo delle quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata previsto dall’articolo 100-ter, comma 2, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l’opzione scelta del regime da applicare;
    • b) Di pubblicare per ciascuna offerta di obbligazioni o titoli di debito l’indicazione delle modalità di rispetto dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del Codice civile.
    Fundera da ampia informativa, al sottoscrittore, su ciascuna offerta pubblicata sul portale, circa l’applicabilità o meno del disposto di cui all’art 100-ter, comma 2, del T.U.F. , decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

    Fundera da ampia informativa, al sottoscrittore, su ciascuna offerta pubblicata sul portale, circa il rispetto dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del Codice civile.

    L’Art. 13, paragrafo 1 della Delibera Consob 22720 del 1 giugno 2023, in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding prevede il seguente obbligo informativo in relazione a ciascuna Offerta pubblicata sul portale a carico dei fornitori autorizzati:

    “Ai fini dell’ammissione dell’offerta sulla piattaforma, il fornitore autorizzato ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF verifica che lo statuto o l’atto costitutivo delle società oggetto di una offerta di crowdfunding preveda, in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l’articolo 2483, comma 1, del codice civile.”

    Fundera assicura i Clienti che le proprie procedure prevedono specificatamente la verifica, ante pubblicazione dell’Offerta, dei criteri di eleggibilità di ciascun titolare di progetto e che (i) per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall’art. 2412 del Codice civile.; (ii) per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall’art. 2483 del Codice civile, ove pertinenti, nonché gli ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile.